Nel nome del Padre, e del Figliolo, e dello Spirito Santo Amen. Ad honor di Dio, e della gloriosa Vergine Maria, e delli Beati Doimo e Lorenzo, e di tutti gl’ altri Santi e Sante di Dio; e per il buon stato, pace, e tranquillitŕ delle Cittŕ di Spalatoe Traul’ anno del Signore 1239. giorno di Luni entrante l’ undecimo di Luglio; nel tempo di Gregorio PP., e del Serenissimo Rč di Slauonia Colomano, nell’ inditione 12. Gargano de Arsignis cittadino d’ Ancona, Podestŕ di Spalato, per il suo Commune; Pietro de Luca e Paolo Giudici della Cittŕ di Tragurio, con gl’ Ambasciatori dell istessa Cittŕ Radde, Cerne de Dine, Marino de Amblasio, et Iuan Frenta per la detta Communitŕ, volendo deuenire ŕ reformar la pace, fratellanza e compagnia frŕ tutti doi li Communi:
1) Gl’ é piaciuto, che si facci e ritengi di qui ŕ dieci anni finiti ferma pace, concordia, e compagnia, et amicitia trŕ le Communitŕ di tutte doi le Cittŕ, e che l’ un Commune sia tenuto aiutare, consigliare e defendere l’ altro nelle persone, e nelle robbe, tanto unitamente, quanto separatamente, e tutti quelli huomini, che la Cittŕ di Spalato haurŕ per nemici, la Cittŕ di Traů li hauerŕ per nemici, et all’ incontro etc.
2) E se accaderŕ, che nascesse discordia over guerra per mare, la Communitŕ di Spalato sara tenuta far quattro saetie, e la Communitŕ di Traů doi; et altri legni siano tenuti di fare conforme alla possibilitŕ di tutte doi le Cittŕ con buona fede senza fraude.
3) E se nascerŕ guerra per terra, la Communitŕ di Spalato sarŕ tenuta far doi parte de soldati, e la Communitŕ di Traů la terza parte.
4) E se mandaranno Ambasciatori per seruitio dell’istesse Communitŕ, ň d’ alcuna di loro in qualche parte, andaranno alle spese de doi parte de Spalatini, e della terza de Traurini.
5) E quando caualcaranno ň nauigaranno nell’ esercito, tutte doi le Communitŕ, et all’ hora hauranno guadagnato qualche cosa; quel guadagno si diuidera in tal maniera, che doi parte siano de Spalatini, e la terza de Traurini.
6) Et se alcuno particolare da Traů vorrŕ domandare ragione da alcuno de Spalato, quella ragione si debba ventilare auanti li Giudici de Spalato; e diffinita la causa se parerŕ al litigante Traurino di non hauer riceuuta piena ragione, dourŕ portare la sua sentenza alli Giudici di Traů, e mostrarla, e se paresse ŕ loro, ch’ il suo cittadino non hauesse riceuuta piena raggione, e fosse la lite da 30 perperi in sů, all’ hora i litiganti debbano andare alla Cittŕ di Zara, et ŕ quella mostrare, se č stata ben fatta quella sentenza; che se sarŕ ben fatta, sia ferma; e se non sarŕ ben fatta, all’ hora quella corte dourŕ cenoscer la detta causa, e quella diffinire.
7) Saluo che qualsiuoglia, che fosse grauato, possi una volta dalla detta sentenza appellarsi; e poi in quel luoco proseguire l’ appellatione, mŕ da altri giudici, che da quelli, che la prima volta giudicarono, e tutto quello sarŕ giudicato dalli giudici, si habbia per rato da tutte doi le parti.
8) Et se la lite sarŕ sotto 30 perperi, i litiganti non douranno andar ŕ Zara; mŕ la sentenza delli giudici di Spalato sarŕ ferma, e da quella non si possi appellare.
9) Et l’ istesso sia osseruato nelli Spalatini, che vorranno dimandar ragione da alcuno de Tragura.
10) Et se un Commune vorrŕ dimandar ragione dall’ altro Commune, dourŕ dimandarla nella corte del Rč d’ Ongaria, e quel Commune, ň il suo Sindico dourŕ andare alla detta corte a procurarsi la ragione nel termine di tre mesi doppo che sarŕ stato riccercato dall’ altro Commune.
11) Et se qualche Tragurino perderŕ qualche bestia ň robba per mare, ň per terra, ň che li fossero furtiuamente pigliate, ň per forza, niun Spalatino le doura comprare, se non in Spalato palesemente; e se saranno conosciute, che fossero de Tragurini, non dourŕ comprarle, ma trattenerle per Tragurini. Et se le comprasse in qualch’ altra parte che in Spalato, perda il prezzo, e le bestie, e la robba; et al contrario etc.
12) Et se Rogerio nipote del Conte Domaldo vorra dimandar alcuna raggione dal Commune di Tragura, debba dimandarla nella corte del Rč d’ Ongaria.
13) Et del fatto del Conte Stepco č stato cosi ordinato, che tutti li danni da lui fatti al Commun di Spalato, ň ad alcun particolare, doppo che č stato Conte di Traů, che debba far raggione il Conte sotto l’ esame delli Giudici di Traů.
Et se il Conte non si vorrŕ astringere, ch’ il Commune de Tragura lo debba cacciare et hauer per inimico, et agiutare i Spalatini con tutto il lor potere nel recuperare le cose loro dal detto Conte, ň voro li Tragurini rifarranno loro dal detto Conte, ň vero li Tragurini rifarranno loro il danno.
14) Et se qualsiuoglia delle stesse Communitŕ vorrŕ hauere alcuno per inimico, quella Communitŕ dourŕ ricercar l’ altro Commune, e quel Commune dourŕ essere in mezzo per farli far raggione, e se quel inimico non li farŕ raggione, ch’ il detto Commune debba hauerlo per inimico, come l’ ha l’ altro Commune, e possa pigliarlo, in qualunque delle dette Communitŕ sara trouato.
15) Et in qualsiuoglia tempo, che l’ una, e l’ altra Communitŕ vorrŕ trattar del fatto de tutte doi le Communitŕ, gl’ Ambasciatori di Traugura vengano due volte ŕ Spalato, e gl’ Ambasciatori di Spalato vadino una volta ŕ Tragura.
16) In tutte queste cose, perň saluo sempre l’ honore e fedeltŕ, del Re d’ Ongaria, le quali cose tutte, e ciascheduna delle soprascrite sono state promesse da tutte doi le parti, e fermate col giuramento corporale nel general colloquio, ó vero parlamento dell’ una, e dell’ altra Cittŕ, daili huomini delle dette Communitŕ. In presenza de Doimo de Formino, Lampredio de Zagarella, de Formino di Feste, Micha de Madio, Stano di Elia, Andrea de Micacio, Buccasio, Gregorio de Luca Spalatini; e Saladino de Volcina, Pietro de Bufalo, Casarizo de Kalenda, Trouan de Jance, Nicoletto de Toma, Dobra de Menza Tragurini, ed altri molti.
Io Pietro de Transmundo cittadino d’ Ancona Notaro lmperiale, et hora dei Commune di Spalato a tutte queste cose pregato, fui presente, hň scritto, e publicato.
(Az eredetileg - mint látszik - latin nyelven szerkesztett szöveg után Lucius, Memoris storiche di Traů 38 s köv. ll.)