1242. li 12. Magio accordo tra l’ Vescovo e la Communitŕ di Traů; in cui narrandosi, come il Re (IV. Béla) era stato ricevuto dalli cittadini, che non havevano risparmiato cosa alcuna per ricever con ogni honore il Rč e la sua comitiva, e che haveva ad instanza di tutta la Cittŕ confermato il privilegio di Colomano alla Chiesa; che perciň ridotti insieme il Vescovo con il Capitolo, et il Rettore con li cittadini, havevano concordemente deliberato, che si debbano dividere li frutti del predio Drid nel modo segueute: che la Communitŕ, che per quest’ effetto haveva speso innumerabil danaro, e per compiacere al Re, et al suo esercito, haveva concesso le case de richi e de poveri, debba haver in perpetuo la metŕ; la terza parte sia applicata alla fabrica della chiesa; la quarta raccolga il Vesovo per uso. E se parerŕ al Vescovo et alla Communitŕ, che li villani debbano habitar quel luogo, tutto l’ ossequio et honor anze, che sono soliti di fare al Giupano Secolare, ň nel mandar presenti, ň nelli lavorieri di terreni siano tenuti farli al Vescovo; et il dominio del luoco habbi il Vescovo in tal maniera, che gli sia lecito far lavorare tante terre del predio senza darne parte alcuna, quanto tutti li villici con li loro bovi potranno arare in un giorno, rivoltar nell’ altro, e nel terzo seminare. Se perň tra li villici nascesse alcuna controversia de latrocinij o d’ altri delitti, sia ciň giudicato dalla Corte secolare di Traů, le condanne pero siano divise col Vescovo per la metŕ.
(Lucius Memorie di Traů, Velencze 1674. 44. l. V. ö. Fejér Cod. Diplom. IV. köt. 1. r. 255. l.)